Sebbene il diritto italiano manchi ancora di un sistema
di norme a questo riguardo, ciò non è tuttavia di
ostacolo all’utilizzo del trust nel nostro paese. «Al contrario
– continua Battistella – l’istituto trova legittimazione
all’ingresso nel nostro ordinamento a seguito dell’adesione
alla Convenzione dell’Aja: sono infatti numerose
le sentenze di tribunali italiani che riconoscono
gli effetti del trust, con particolare riferimento a quello
‘interno’, cioè istituito in Italia e riconducibile alla normativa
nazionale in tutti gli elementi caratterizzanti, ma
disciplinato da una legge straniera (unico fattore diestraneità), non necessariamente inglese bensì di
qualsiasi Stato abbia emanato una propria disciplina
in materia».
Non si creda, con ciò, che il trust sia allora un mero
mezzo di elusione fiscale.
«Se per lungo tempo si è
guardato a questo fenomeno con diffidenza in Italia –
chiarisce Trommacco – è in realtà proprio in paesi come
il nostro che esso dimostra la sua grande modernità:
concorre, infatti, a superare in modo lecito e legittimo
gli ostacoli presenti nel nostro ordinamento, che
oltretutto non pone limiti ai fini perseguibili con il trust
e ai contenuti cui esso si riferisce. Nel diritto italiano,
l’istituto anglosassone trova così ampia applicazione,
andando a regolare molteplici rapporti di natura patrimoniale,
dalle gestioni fiduciarie a successioni e
testamenti (resta famoso, ad esempio, il trust testamentario
di Pavarotti negli Stati uniti, ndr), dalle procedure
fallimentari al diritto societario, commerciale
e fiscale».
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I vantaggi sono evidenti, data soprattutto la flessibilità
dell’istituto rispetto ai tradizionali strumenti giuridici
italiani, essendo esso modellabile opportunamente
su diverse situazioni. Non ultima la protezione del
patrimonio nei passaggi generazionali, tanto all’interno
delle famiglie tradizionali quanto nelle unioni di fatto,
frangenti cui già si accennava in apertura e nei quali
il trust sopperisce alle lacune del nostro ordinamento.
«Il suo utilizzo – concludono gli avvocati – è assolutamente
interessante in caso di separazioni, divorzi
o post divorzi, quando si tratta di amministrare il
patrimonio in modo paritario a favore dei figli naturali
e legittimi».
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Situazioni che lo studio legale Btm è stato tra i primi
ad affrontare facendo ricorso al trust, attraverso la messa
in pratica di un modello giuridico non solo al passo
con i tempi ma addirittura all’avanguardia in Italia,
specialmente in riferimento alla tutela della famiglia in
tutte le sue forme.
Oggi, Fabio Trommacco e Luca Battistella sono tra i
principali esperti del settore a Torino: curatori di
numerosi articoli e pubblicazioni (nel 2011 ‘L’opposizione
del trustee all’esecuzione forzata’ e ‘Trust e
pubblicità immobiliare’, nel 2010 ‘Multiproprietà: tutela
dei consumatori e implicazioni di diritto tavolare’ ecc),
sono tra i pochi ad aver fatto del trust una delle loro
principali materie di studio, appoggiandosi allo studio
commercialista Trolese & Partners di Padova per
la sua applicazione in ambito societario.
Il trust, allora, da presunto strumento elusivo diventa
la soluzione legale spesso più efficace per la protezione
dei beni: una risorsa insostituibile soprattutto
in questi tempi di incertezza economica e in tutte
le situazioni private e societarie non meglio disciplinate
dalla legislazione italiana.
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Vedi anche:
TRUST e PUBBLICITÀ IMMOBILIARE (Pubblicazione di: Luca Battistella e Fabio Trommacco)
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