Fabio Trommacco Studio Legale Fabio Trommacco Studio Legale
    In primo piano
protagonisti metropolitani torino magazine
 
torino magazine protagonisti metropolitani 
 
Trust,
 
applicazioni
e attualità

 
Strumento giuridico versatile e di forte modernità, ne scopriamo utilizzi
e caratteristiche in compagnia di due professionisti:
gli avvocati Luca Battistella
e Fabio Trommacco dello studio legale Btm,
tra i principali esperti in materia a Torino

 
di SARA LANFRANCHINI
foto MARCO CARULLI
 
Luca Battistella e Fabio Trommacco

importante? Per comprenderne caratteristiche e utilizzi, per coglierne la forte carica di attualità e scoprire come questo strumento venga recepito dalla legislazione italiana, ci siamo rivolti  a  due  esperti:  gli avvocati Fabio Trommacco e Luca Battistella dello studio legale Btm di Torino (Corso Ferrucci, 105 – Tel. 011.4330797 – www.studiobtm.it). L’uno torinese e l’altro originario del Triveneto, si sono incontrati proprio in virtù di questo interesse comune, che condividono da oltre dieci anni. Associati dal 7 novembre scorso, hanno unito le loro competenze di diritto internazionale – l’esperienza negli Stati Uniti di Battistella, anche vicepresidente della Camera Tributaria di Torino, i rapporti professionali di Trommacco con Londra, patria per eccellenza del trust, la specializzazione comune in diritto tavolare, che li porta a operare anche fuori dei confini regionali ecc – per occuparsi in modo specifico di trust.
«Le origini di questo istituto – introduce Battistella – risalgono a tempi remoti addirittura precedenti alla conquista dell’Inghilterra  da parte  dei Normanni ,

i casi che si verificarono durante le Crociate: l’uomo d’arme in partenza per la Terra Santa (che potremmo definire ‘settlor’ o ‘disponente’) trasferiva a un fiduciario (‘trustee’) la sua proprietà, dando disposizioni per l’eventualità di un suo mancato ritorno o, viceversa, per poterne rientrare in possesso una volta rimpatriato. «Da ciò deriva il significato del termine inglese trust – chiarisce Trommacco – che letteralmente sta per ‘affidamento’ o ‘fiducia’: si tratta quindi di negozi fiduciari che prevedono l’amministrazione di un patrimonio da parte di un soggetto diverso dal proprietario originale, per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela o a favore di un beneficiario, che può anche essere lo stesso disponente.

In un’epoca come la nostra, pervasa da un clima di diffusa incertezza, il fatto di poter individuare validi strumenti di protezione del patrimonio riveste un interesse crescente. Ciò vale tanto in ambito societario quanto privato: in materia di diritto di famiglia, ad esempio, la legislazione italiana non prevede ancora una normativa che regolamenti diritti e doveri delle coppie di fatto, per quanto siano esse sempre più diffuse ed effettivamente riconosciute anche nel nostro paese. A questo proposito, un istituto sul quale si sta concentrando con insistenza l'attenzione dei giuristi italiani è il trust: nonostante         le           sue           origini

spiccatamente anglosassoni e la sua estraneità storica alla nostra cultura, negli ultimi anni è diventato un argomento di analisi e confronto serrato in sede legale, approdato solo recentemente al terreno della pratica. La sua nascita si colloca in epoca medievale, ma solo nel 1985 la Convenzione internazionale dell’Aja ha consentito ai cittadini dei paesi continentali di fruirne; il suo utilizzo in Italia, tuttavia, è arrivato solo nel ’92 con l’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione stessa. Ma cos’è esattamente il trust e perché le sue molteplici applicazioni rappresentano     oggi     un   tema   così

nel 1066. Già all’epoca, infatti, si poteva assistere a fenomeni qualificabili come ‘trust ante litteram’, che prevedevano l’affidamento della terra a un soggetto detentore, il quale la lavorava a beneficio di un terzo, per un certo obiettivo».   Restano  noti,  ad   esempio

L’istituto del trust, nell’epoca contemporanea, ha acquistato nuova rilevanza in virtù della sua attualità e versatilità: il bene cui si riferisce, infatti, viene ‘segregato’ per un determinato periodo di tempo, ovvero lo si garantisce attraverso un legame vincolante e reciproco tra il bene stesso e il suo scopo». In altre parole, i beni in trust costituiscono una ‘massa indistinta’ che non diventa parte del patrimonio del ‘trustee’, i cui poteri si limitano alla gestione, potendo egli disporre dei beni solo in conformità delle disposizioni del trust e della regolamentazione imposta per legge.

 
                            Segue - vai a pagina 2
 
BTM - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - Partita Iva 10617450019
© 2011 BTM - Studio Legale Associato
 
Fabio Trommacco Studio Legale